Facchinaggio Milano
Questa scheda è stata visualizzata 310 volteFacchinaggio Milano : E’ pertanto richiesto solo il possesso dei requisiti di morali (vedi tabella dei soggetti che devono Le imprese che svolgono attività di facchinaggio secondo quanto stabilito nella tabella allegata al Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali del 3 dicembre 1999 richiamato dall’art. 2 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 221 del 30 giugno 2003.I consorzi devono indicare, al momento della denuncia dell’attività, una o più imprese del consorzio, affidatarie dei servizi e in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, e di onorabilità Gli enti che esercitano una delle attività comprese nell’ambito di applicazione del decreto, senza svolgere attività commerciale in via prevalente, si iscrivono nel Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative (R.E.A.).I facchini che esercitano l’attività in forma non imprenditoriale presentano Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 18 aprile 1994 e non sono soggetti all’iscrizione nel Registro delle Imprese Le imprese che hanno sede in uno stato dell’Unione Europea e che intendano svolgere l’attività in Italia devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa dello stato di provenienza L’attività devono essere affidate esclusivamente in outsourcing e quindi esercitate per conto di terzi Il Decreto legge del 31 gennaio 2007 n. 7, convertito con legge n. 40 del 2 aprile 2007 ha eliminato la figura del preposto alla gestione che doveva essere in possesso di specifici requisiti di capacità tecnico organizzativa, inoltre
Requisiti morali e burocratici
Il Decreto Legislativo 147/2012 ha eliminato i requisiti di capacità economico-finanziaria compilare autocertificazione per antimafia e onorabilità) Infine, occorre dichiarare l’iscrizione all’INPS e all’INAIL, se ricorrono i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare, i familiari e i soci prestatori d’opera I requisiti di onorabilità sono quelli indicati all’art. 7 del D. M. n. 221 del 30 giugno 2003 e devono essere posseduti: dal titolare della ditta individuale, nonché dall’eventuale institore o direttore preposto da tutti i soci di società in nome collettivo da tutti i soci accomandatari di società in accomandita semplice e accomandita per azioni tutti gli amministratori per gli altri tipi di società, comprese le cooperative I requisiti di onorabilità sono: assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna, o mancata pendenza di procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione assenza di pronuncia di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione mancata comminazione di pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione
Assenza di condanne
Di un’arte o dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese mancata applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, o assenza di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso assenza di contravvenzioni per violazione di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e, in particolare per le società cooperative, violazioni della legge 3 aprile 2001, n. 14 Ai fini della stipulazione dei contratti relativi alle attività previste dal D.M. 221/2003 le imprese di facchinaggio sono iscritte, su domanda, in fasce di classificazione calcolate in base alla media del volume di affari, al netto dell’IVA, realizzato in media nell’ultimo triennio nello specifico ambito di attività. Le imprese attive da meno di tre anni, ma non meno di due anni, accedono alle fasce di classificazione sulla base della media del volume di affari di detta attività. Le imprese di nuova costituzione o con un periodo minore ai due anni di attività sono inserite nella fascia iniziale Fasce di classificazione previste inferiore a 2,5 milioni di € da 2,5 a 10 milioni di €; superiore a 10 milioni di € Le variazioni negative della fascia di classificazione di appartenenza devono essere comunicate, obbligatoriamente, entro 30 giorni da momento in cui si sono verificate.
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